Domande frequenti sui parapetti in vetro
1. A quale spinta deve resistere il parapetto?
2. Tutti gli accessori in commercio sono sicuri?
3. Esiste una normativa che impone uno specifico tipo di certificazione?
4. E’ sufficiente che il vetro sia in classe 1B1 per parlare di parapetti certificati?
5. E’ sufficiente verificare gli accessori con calcoli strutturali o test di laboratorio?
6. Di chi sono le responsabilità civili e penali per l’installazione di parapetti non certificati?
7. Che tipo di certificati deve richiedere il cliente?
8. Come può un fornitore tutelarsi ed offrire garanzia al cliente?
9. Altre domande
1. A quale spinta deve resistere il parapetto?
Il parapetto per essere condiderato a norma devere resistere ad
una spinta applicata sul bordo superiore (che deve essere posto tra 100 e 110 cm dal piano di camminamento) che va da 100 a 300 kg/m,
a seconda della destinazione d’uso dell’ambiente in cui è installato il parapetto.
2. Tutti gli accessori in commercio sono sicuri?
I produttori di accessori vetrati a fissaggio puntuale sono in continuo aumento, ma una buona parte dei prodotti, soprattutto
per quanto riguarda gli accessori relativi ai parapetti, sono oggetti metallici non idonei all’uso per cui sono destinati.
Se testati in un contesto applicativo reale, molti prodotti non rispondono minimamente ai requisiti di sicurezza previsti e
cogenti e sono quindi formalmente e sostanzialmente pericolosi da utilizzare.
3. Esiste una normativa che impone uno specifico tipo di certificazione?
Secondo le disposizioni di riferimento, le strutture vetrate devono essere verificate con i carichi statici prescritti dal nuovo
D.M. 14/1/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” G.U. n°29 del 4/2/’08 e successivi aggiornamenti e sottostare al requisito
vincolante di sicurezza all’impatto come richiesto dalla UNI 7697:2015
1) UNI 10807:1999
“Ringhiere Balaustre o Parapetti prefabbricati – Determinazione della
resistenza meccanica ai Carichi Dinamici”;
2) UNI 7697:2015
“Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie”
Questa norma dispone circa le caratteristiche, delle realizzazioni in vetro.
In riferimento ai parapetti di vetro le prescrizioni della UNI 7697:2015 prospetto 1 pag. 5, la categoria prestazionale è la classe 1B1.
4. E’ sufficiente che il vetro sia in classe 1B1 per parlare di parapetti certificati?
No. La norma evidenzia che la classe prestazionale minima consiste nel fatto che i vetri utilizzati per la realizzazione
di parapetti vetrati debbano essere ANTI CADUTA NEL VUOTO.
Molti esecutori ne danno però una lettura superficiale interpretando che, indipendentemente dal sistema di fissaggio del parapetto
alla struttura primaria, quello che è importante è utilizzare un vetro certificato secondo la UNI EN 12600:2004 in classe 1B1.
Questa interpretazione non è corretta, cioè non basta utilizzare un vetro di classe 1B1 per far sì che il sistema automaticamente
sia conforme alle normative, è indispensabile verificare le condizioni di carico, il sistema dei vincoli e le dimensioni del vetro
per decretarne la correttezza.
L’unico caso in cui è sufficiente l’uso di un vetro certificato 1B1 (previa verifica sulle condizioni statiche della lastra) è
quando quest’ultimo è inserito in un telaio metallico che lo supporta sui quattro lati.
No. Molti produttori di accessori verificano, tramite calcoli strutturali e/o test di laboratori, che l’accessorio non
collassi alla prova di impatto (peraltro non sempre applicando quella di 600J), ma attenzione:
così facendo, verificano solo l’accessorio non il “sistema balaustra”. Cioè distribuiscono gli accessori come se bastasse il loro
semplice utilizzo per rendere a norma qualunque tipo di applicazione nel suo insieme.
Non è così, in tale modo, fornendo gli accessori certificati estrapolati dal contesto vetrario e dal vincolo reale di applicazione,
senza peraltro specificare chiaramente quali sono i limiti di impiego, demandano l’obbligo di verifica all’installatore o al
progettista.
La UNI 7697 cita testualmente che:
“Nel calcolo e nella scelta della composizione delle lastre se ne devono considerare le dimensioni e il metodo di ancoraggio.”
6. Di chi sono le responsabilità civili e penali per l’installazione di parapetti non certificati?
Le esponenti che possono configurarsi in uno scenario costruttivo sono:
1. Il progettista architettonico
2. Il progettista esecutivo
3. Il direttore dei lavori
4. Il produttore di accessori
5. Il vetraio
6. L’installatore
7. L’impresa edile acquirente
8. Il committente finale
In funzione del loro operato vediamo, secondo la ns. interpretazione, quali responsabilità potrebbero avere:
1. Il progettista architettonico
Si occupa del progetto in chiave estetica, non scende a definire le particolarità costruttive.
Responsabilità: a nostro parere, potrebbe non averne nessuna.
2. Il progettista esecutivo
Definisce modalità costruttive e prestazionali.
Responsabilità: a nostro parere, potrebbe essere sempre responsabile.
3. Il direttore dei lavori
Deve assicurarsi che il prodotto installato sia a norme.
Responsabilità: a nostro parere, potrebbe essere sempre responsabile per definizione della sua funzione.
4. Il produttore di accessori
Produce gli accessori del sistema, può fornire o meno certificati di conformità esaustivi, in genere relativi ai soli accessori
di produzione.
Responsabilità: a nostro parere, incerta responsabilità.
5. Il vetraio
Produce i vetri, spesso consapevole che saranno utilizzati come parapetti, ma in genere non ha conoscenza del vincolo di installazione.
Responsabilità: a nostro parere, incerta responsabilità.
6. L’installatore
Si intende per installatore la figura che ha in carico la comessa, non il montatore semplice terzo che esegue il solo montaggio
seguendo precise indicazioni. È la figura più importante ai fini della produzione perchè, in caso di mancanza del progettista
esecutivo o del direttore dei lavori, potrebbe assumere la figura di progettista (da valutare caso per caso).
Responsabilità: a nostro parere, potrebbe essere sempre responsabile se assume il ruolo di progettista; ovviamente, riteniamo possa essere esonerato da ogni gravame qualora installasse
prodotti certificati e li installasse nel pieno rispetto delle indicazioni per il caso specifico. In ogni caso, riteniamo debba sempre accertarsi che,
sotto l’aspetto formale, la documentazione sia in regola (verifica di rispondenza tra il sistema di prova e corrispondenza dell’applicazione
in cantiere), che tutti gli accessio siano marcati secondo normativa, ecc.
7. L’impresa edile acquirente
In genere, chi acquista il parapetto come componente edile che poi rivende al suo committente in un contesto più generale, dovrebbe configurarsi come
acquirente esperto e consapevole; deve quindi operare nel settore e deve ben conoscere le normative che lo regolamentano e, pertanto,
acquistare i componenti con cognizione di causa e accertarsi della rispondenza alle normative.
Responsabilità: a nostro parere, potrebbe essere sempre responsabile.
8. Il committente finale
Dovrebbe acquistare accertandosi, per quanto può, che i prodotti siano in regola con le norme tecniche per l’uso
a cui viene destinato.
Responsabilità: a nostro parere, se in buona fede, non dovrebbe essere responsabile.
Precisazione: i gradi di responsabilità indicati sono stati espressi secondo un giudizio strettamente soggettivo, elaborati secondo la nostra personale interpretazione dei documenti disponibili con il solo fine di sensibilizzare il lettore sulla questione. Pertanto, questo articolo non sostituisce in alcun modo la valutazione specifica di ogni applicazione da parte di un tecnico abilitato. Levante Serramenti srl non potrà essere ritenuta responsabile per nessun danno ritenuto conseguenza di inesattezze del contenuto di queto articolo.
7. Che tipo di certificati deve richiedere il cliente?
Certificato di conformità, cioè una dichiarazione dalla quale risulti che il parapetto installato risponda alla
certificazione in CLASSE 1B1 testato secondo la norma UNI 7697/2015 quindi che:
– 1. L’analisi del parapetto sia stata condotta secondo le prescrizioni del D.M.I. del 14.01.2008 e
della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e TRASPORTI N° 617 DEL 02.02.2009, PUBBLICATO SULLA
Gazzetta Ufficiale n° 47 del 26/02/2009 suppl. Ordinario n° 27;
– 2. Le fasi di analisi siano state condotte in accordo alle disposizioni normative vigenti.
3. Sia stata effettuata la prova di impatto, rilevabile da un rapporto di prova emesso da un istituto certificato.
8. Come può un fornitore tutelarsi ed offrire garanzia al cliente?
1) Richiedere ad un professionista abilitato una relazione di calcolo per la specifica applicazione del sistema e che
questa sia supportata da una prova all’impatto come previsto, quindi con verifica che tenga conto tanto dei vincoli statici
che degli effetti dinamici nel contesto strutturale nel quale sarà installato il sistema.
2) Acquistare un “sistema” corredato da certificato di conformità
adeguato alla specifica applicazione reale per cui il bene è destinato.